Art. 12. (Modifiche alle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
[...]2. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comm 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: <<, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commmo 2-ter e 2-quarer.»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: <2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commmi 1 e 2 è stato attestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio della comunicazione di cui all'articolo 369 del codice. 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al Cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»; [...]
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